Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all’articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis. 2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis
Se si guida un mezzo che non richiede patente (bici, segway?, monopattino?, …) e si è titolari di una patente di guida, se si fanno infrazioni che alla guida dell’auto provocherebbero la perdita di punti o la sospensione della patente, anche in questo caso provocano la perdita dei punti o la sospensione della patente!
Attenzione al giro in bici dopo la grigliata accompagnata dal vino, potrebbero farvi il test con l’etilometro…




